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Centro Ricerche Terapie Olistiche

 

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Statuto

ART. 1 - Denominazione e sede
E' costituita ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione senza scopo di lucro "CENTRO RICERCHE TERAPIE OLISTICHE", di seguito denominata associazione, con sede in Torino Via Cialdini n. 36.

ART. 2 - Finalità
L'Associazione si propone di:
Valorizzare e promuovere la realizzazione di iniziative volte alla conoscenza e all'uso delle terapie di medicina naturale e delle discipline alternative.
Sono inoltre compiti dell'associazione:
a. Effettuare studi specifici su terapie naturali, quali omeopatia, fitoterapia, riflessologia, auricoloterapia, digitopressione, osteopatia, cromoterapia, floriterapia ecc.
b. Promuovere ed organizzare corsi di avviamento e perfezionamento alle terapie naturali.
c. Promuovere e favorire le iniziative di divulgazione intese ad accrescere la conoscenza del settore
d. Organizzare momenti di studio e iniziative di informazione anche mediante pubblicazioni periodiche, dibattiti, convegni e conferenze.
e. Attuare applicazioni pratiche e trattamenti
f. Favorire il collegamento tra le attività di servizio e quelle di ricerca e sviluppo anche attraverso la promozione di apposite reti informatiche.
g. Promuovere indagini statistiche volte al perseguimento di una sempre migliore conoscenza dei fabbisogni della collettività
h. Garantire lo sviluppo di una rete di relazioni con altre associazioni e organizzazioni scientifiche e culturali Italiane e estere e svolgere attività di ricerca nel campo delle discipline alternative.
i. Diffondere far conoscere i prodotti naturali, anche attraverso la produzione diretta e la commercializzazione
L'Associazione è apartitica è non ha fini di lucro.

ART. 3 - Durata
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 4 - Soci
I soci dell'Associazione si distinguono in:
SOCI FONDATORI
SOCI ORDINARI
SOCI ONORARI
SOCI SOSTENITORI
SOCI VISITATORI
Sono SOCI FONDATORI le persone indicate nell'atto costitutivo.
Sono SOCI ORDINARI le persone fisiche e giuridiche che riconoscendosi nelle finalità dell'Associazione operano nello specifico settore.
Sono SOCI ONORARI le persone invitate a far parte dell'Associazione da parte dell'Assemblea dei soci per particolari meriti professionali o scientifici.
Sono SOCI SOSTENITORI le persone, Enti, Società, Istituti che in sintonia con le finalità di cui all'art. 2 abbiano giovato all'Associazione corrispondendo il contributo associativo o con la propria attività o con donazioni.
Sono SOCI VISITATORI le persone che si presentano per la prima volta presso l'Associazione a scopo conoscitivo.
Le persone giuridiche fanno parte dell'Associazione tramite il loro legale rappresentante o un delegato che non risulti socio dell'associazione a titolo individuale.

ART. 5 - Ammissione dei soci.
Il numero dei soci è illimitato. Possono far parte dell'associazione tutte quelle persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'associazione.
All'associazione può aderire ogni persona che ne condivida i principi ispiratori e la forma statutaria senza limitazioni di sesso di età di provenienza etnica e di confessione religiosa.
L'ammissione di un nuovo socio è deliberata dal Consiglio direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte delle persone interessate.
Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi soci aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente.
La qualità di socio si perde:
a) per recesso
b) per mancato versamento della quota associativa per un anno consecutivo trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito
c) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione
d) per comportamento del socio che danneggi materialmente o moralmente l'Associazione
e) per persistenti violazioni degli obblighi statutari
L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.
In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti mossi consentendo facoltà di replica
Il recesso è consentito a qualsiasi socio in qualunque momento.

ART. 6 - Diritti dei soci
I Soci hanno diritto :
a) a partecipare a tutte le attività sociali
b) a ricevere le pubblicazioni edite dall'Associazione.
c) All'elettorato attivo e passivo delle cariche sociali.
Il rapporto associativo è unico per tutte le figure dei soci indipendentemente dal tipo.
Viene esclusa qualsiasi forma di temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Tutti gli associati o partecipanti maggiori di età hanno il diritto di voto anche per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
Ciascun socio è tenuto a versare annualmente una quota associativa nella misura fissata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

ART. 7 - Doveri dei soci
I Soci sono tenuti:
a) al pagamento della tessera sociale annuale
b) alla osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie
c) la quota annuale deve essere versata nei modi fissati dal Consiglio Direttivo entro il primo mese dell'anno solare.

ART. 8 - Patrimonio sociale
Il patrimonio sociale è costituito:
1) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'associazione
2) dalle quote associative versate annualmente dagli iscritti
3) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi
4) dai proventi di iniziative attuate o promosse dall'Associazione, quali manifestazioni corsi ecc.
I versamenti effettuati a qualunque titolo dai soci deceduti o receduti o esclusi non saranno rimborsati

ART. 9 - Organi dell'Associazione
Sono organi dell'Associazione:
a. l'Assemblea dei soci
b. il Consiglio Direttivo
c. il Presidente del Consiglio Direttivo

ART. 10 - Assemblea dei soci
L'assemblea è composta dalla generalità dei soci, associati o partecipanti all'associazione. Essa si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie
E' di competenza dell'assemblea ordinaria:
a. l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale;
b. l'approvazione del conto consuntivo, la destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi
c. la nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo
d. l'approvazione dei regolamenti interni
e. la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto, dalla Legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo
E' di competenza dell'assemblea straordinaria:
a. le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione
b. lo scioglimento dell'associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatore
L'assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte l'anno, entro il mese di novembre per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale per l'anno successivo ed entro il mese di aprile per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente e per la destinazione di avanzi di gestione o per deliberare in ordine alla copertura di eventuali disavanzi.
L'assemblea è convocata dal comitato esecutivo, mediante avviso da inviare ai soci e da pubblicare nell'albo della sede dell'associazione almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

ART. 11 - Validità dell'assemblea
L'assemblea ordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare:
- in prima convocazione quando è presente (fisicamente o per delega) la maggioranza dei soci aventi diritto al voto
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto presenti o rappresentati.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.
L'assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno i 2/3 di tutti i soci.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.
Ogni socio, associato o partecipante ha diritto ad un voto indipendentemente dal valore o dal numero delle quote associative medesime.

ART. 12 - Svolgimento dei lavori dell'assemblea

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

ART. 13 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 a un massimo di 13 consiglieri eletti tra i Soci ordinari. La nomina dei membri del Consiglio Direttivo spetta all'assemblea ordinaria dei soci, associati o partecipanti. I membri del Consiglio Direttivo sono scelti tra i soci.
Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente, il Vice Presidente, il Segretario, e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine alla attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali. Il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario compongono la Presidenza.
Il Presidente il Vice Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo durano in carica per 4 anni e sono rieleggibili.

ART. 14 - Convocazione del consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni due mesi e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne facciano richiesta un terzo dei consiglieri; in assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente.

ART. 15 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo deve:
- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci
- convocare l'assemblea
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci
- determinare il valore delle quote associative per portarlo in approvazione all'Assemblea
- redigere il bilancio annuale che verrà posto all'approvazione dell'assemblea degli associati
- compilare i progetti per l'impiego del residuo di bilancio da sottoporre all'Assemblea
- formulare il regolamento interno da sottoporre all'Assemblea dei Soci Effettivi
- reperire i fondi per il raggiungimento del fine associativo
- nominare eventuali comitati tecnico scientifici per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative specifiche.
- Deliberare su ogni questioni di rilevante interesse per l'Associazione.

ART. 16 - Presidente del Consiglio Direttivo
Il Presidente dell'Associazione eletto dall'assemblea è il Presidente del Consiglio Direttivo. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale, convoca il consiglio Direttivo, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano ad un componente dell'Ufficio di Presidenza.

ART. 17 - Esercizio Sociale - bilancio preventivo o conto consuntivo

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consigli Direttivo deve presentare all'Assemblea dei soci per l'approvazione:
- il bilancio preventivo almeno entro un mese dall'apertura dell'esercizio sociale.
- Il conto consuntivo almeno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
E' vietata anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

ART. 18 - Revisione dello Statuto e scioglimento
Per la revisione o modifica del presente Statuto, per lo scioglimento dell'Associazione e per la nomina dei liquidatori, decide l'assemblea dei soci in seduta straordinaria.
La destinazione dell'eventuale saldo attivo della liquidazione come pure il patrimonio residuo non dismesso, dovranno essere destinati ad altri enti non commerciali che perseguono finalità analoghe, oppure ai fini di generale o pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

ART. 19 - Rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e a quelle delle altre Leggi vigenti in materia.


La presente è una bozza dello Statuto ufficiale, le cui pratiche sono ancora in corso.

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